Trattamento pensionistico ai superstiti

Con sentenza n. 162 del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di legge nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. L’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, stabilisce il principio del cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e gli altri redditi del pensionato, con la precisazione, tuttavia, che detto cumulo non può eccedere i limiti indicata dalla Tabella F allegata alla legge. Quest’ultima indica tre fasce di reddito calcolate (triplo, quadruplo e quintuplo del trattamento minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti) e, con riferimento a ciascuna delle tre fasce, indica la percentuale di cumulabilità del trattamento di pensione ai superstiti (rispettivamente, del 75%, del 60% e del 50%) Tuttavia, l’applicazione di tale meccanismo ha generato casi in cui le decurtazioni eccedevano i redditi aggiuntivi di riferimento, anche se applicata la clausola di salvaguardia prevista dal citato art. 41. Una conseguenza paradossale per il pensionato superstite titolare di altri redditi: la riduzione della pensione di reversibilità sotto la sogli della stessa. La Corte ha ribadito il principio per cui la sussistenza di altre fonti di reddito può giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, ma la regolamentazione del cumulo tra prestazione previdenziale e i redditi aggiuntivi del suo titolare, laddove comporti una decurtazione del trattamento pensionistico, deve muoversi entro i binari della non irragionevolezza. Pertanto, l’importo decurtato in ragione della titolarità di altri redditi oltre la pensione ai superstiti, non può risulta maggiore degli stessi redditi aggiuntivi. Lo Studio legale Avv. Giancarlo Esposti si rende disponibile alla verifica di posizioni che rientrino nella predetta ipotesi attraverso l’esame di documentazione.

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